Sono undici gli squalificati, tutti per un turno fermati dal Giudice sportivo dopo la 33ª giornata di Serie BKT. Si tratta di Cella (Mantova), Favasuli (Bari), Cigarini, Girma e Bardi (Reggiana), Magnino (Modena), Okwonko e Palmieri (Cittadella), Pittarello (Catanzaro), Bertola (Spezia), Cistana (Brescia). Nessuno squalificato per Sassuolo-Frosinone. Quarta sanzione e dunque entra in diffida Edoardo Iannoni. Terza sanzione stagionale per Filippo Romagna, seconda invece per Luca Moro. Fermato per un turno il ds della Reggiana Marcello Pizzimenti "per avere, al 36° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l'operato arbitrale".

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Pisa, Reggiana, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

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Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato petardo, tre fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MANTOVA per avere alcuni suoi sostenitori posizionati nel settore limitrofo alla panchina della squadra avversaria, per tutta la durata della gara, rivolto ai componenti della stessa panchina espressioni gravemente offensive; per avere inoltre suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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Sezione: News / Data: Mer 16 aprile 2025 alle 12:05
Autore: Manuel Rizzo
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