Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 (a mezzo PEC pervenuta alle ore 10.20 del 17 febbraio 2025) in merito alla condotta del calciatore Alex Ferrari (Soc. Sampdoria) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 47° del prima tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare il calciatore Alex Ferrari (Soc. Sampdoria)) con la squalifica per una giornata effettiva di gara, oltre quanto sotto specificato.

Il Giudice sportivo ha comunicato le decisioni dopo la 26° giornata della serie BKT, 11 gli squalificati, Alex Ferrari della Sampdoria per un totale di tre giornate (due per il rosso e una per espressione blasfema), tutti gli altri per un turno: Palumbo (Modena), Ceccaroni (Palermo), Depaoli (Sampdoria), Donnarumma (Cesena), Bertola (Spezia), Cerri (Carrarese), Diakite (Palermo), Pontisso (Catanzaro), Reinhart (Reggiana), Vazquez (Cremonese). Terza sanzione per Pedro Obiang del Sassuolo, seconda per Jeremy Toljan.

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Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Cesena, Juve Stabia, Modena, Reggiana, Sampdoria e Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 145/376 considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori. * * * * * * * * * Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CESENA per avere suoi sostenitori, al 4° e al 7° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara.

DIRIGENTI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DALL'ASTA Federico (Cremonese): per avere, al 52° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente.

OPERATORI SANITARI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FRANZOI Luca (Sudtirol): per avere, al 43° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale. 145/380

ALTRI TECNICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MAGRINI Massimo (Cesena): per avere, al 6° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale.

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Sezione: News / Data: Mar 18 febbraio 2025 alle 17:23
Autore: Manuel Rizzo
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